POLIGNANO – Multe sino a 15mila euro per stroncare l’attività dei fiorai ambulanti, in guerra ormai da oltre trent’anni con i venditori locai a posto fisso. In vista del 2 novembre e dei guadagni che consentono ai commercianti del settore di “aggiustarsi le ossa” in questi tempi di crisi, la Polizia Municipale ha varato un’ordinanza che va ad aggiungersi a tutte le altre relative al commercio ambulante. Severissime le norme appena varate con la nuova ordinanza e che praticamente impediscono agli ambulanti di vendere in prossimità del cimitero. (foto di repertorio)
ORDINANZA COMUNE DI POLIGNANO
“PREMESSO che ultimamente sono pervenute lamentele che hanno evidenziato lo stato di pericolo per la circolazione stradale dovuto alla presenza di commercianti che effettuano la vendita in forma itinerante in alcune vie dell’abitato considerate al alta densità di traffico;
VISTA la L.R. n. 18/2001 che all’art. 13, comma 5, dispone: “ L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela ed igiene- sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse”;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n.114 del 19.10.2006 con cui si vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di sicurezza della circolazione stradale in alcune arterie ad alta densità di traffico; VISTO il recente ampliamento dell’abitato nell’intera zona interessata dal commercio su area pubblica in forma itinerante;
ACCERTATO che a causa del parcheggio selvaggio da parte degli acquirenti in prossimità delle postazioni occupate dai venditori ambulanti, si vengono a creare situazioni di congestione del traffico che costituiscono grave pericolo per l’incolumità dei pedoni;
VISTA la necessità di garantire il regolare flusso circolatorio;
VALUTATA altresì l’opportunità di regolamentare alcune forme e modalità di esercizio del commercio in forma itinerante, a tutela del decoro dei luoghi e della incolumità delle persone;
VISTO il Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche;
VISTI gli artt. 6 e 7, I° comma lett. a) del D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, riguardanti le norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992.
VISTA la L.R. n. 18/2001;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.,
ORDINA
A) Ad integrazione e/o modificazione di tutti i provvedimenti sinora adottati, l’istituzione del divieto su aree pubbliche del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità e tutela della sicurezza stradale, nelle seguenti strade:
Via Lepore e traverse, Via Conversano, Via Castellana, Via S. Vito ex S.-S. 16, S.P. 120 Polignano-Castellana, S. P. 121 Polignano- Conversano, Viale Unità di Italia e traverse, Via M. Di Dogali nel tratto di strada compreso tra il ponte pedonale e l’intersezione con Via Lepore, nonché lungo il vialone del Cimitero Comunale per rispetto dell’area cimiteriale, ad eccezione dei posteggi autorizzati;
in tutte le strade ove vige il divieto di sosta, di fermata e/o di circolazione;
in tutte le strade in cui la presenza dell’operatore possa essere causa di pericolo o di intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del Codice della Strada;
negli stalli di sosta delle autovetture e nelle fermate dei mezzi pubblici;
La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla sede stradale, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale; in nessun caso, può essere effettuata in mezzo alla carreggiata stradale.
B) E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione.
C) E’ fatto divieto all’operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico con l’insistente offerta della propria merce.
Le suddette disposizioni si applicano anche all’imprenditore agricolo.
SANZIONI: Per l’accertamento, le contestazioni, le notifiche delle violazioni nonché per le modalità di riscossione anche coattive delle sanzioni, si applicano le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
– E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a euro 3.098,00 – pagamento in misura ridotta di 1.032,00 – l’operatore che eserciti l’attività nelle vie e nelle zone vietate con la presente ordinanza, elencate sub A), in ottemperanza all’art 28 c.16 e art 29, c. 2 e 3 del D.L.gs.114/98. In tale ipotesi, stante la gravità della violazione ai limiti disposti con il presente provvedimento, sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
– La violazione di cui al punto B) , in applicazione degli artt. 28 e 29 del D. Lgs.31.03.1998 n. 114, è punita con il pagamento della sanzione amministrativa da € 2.582,00 a € 15.493,00, pagamento in misura ridotta € 5.164,00 e con l’applicazione della sanzione accessoria della confisca (si procede con il sequestro cautelativo) della merce e dell’attrezzatura utilizzata per la vendita. In caso di particolare recidiva si applica la sospensione dell’attività per un periodo non superiore ai 20 giorni.
– La violazione di cui al punto C) della presente ordinanza, non disciplinata dalla vigente normativa statale o regionale, è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50 a € 300, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L.vo n°267/2000 da applicarsi secondo le procedure previste dalla legge n°689/81.
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A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Il Comando Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on – line e sul sito istituzionale del Comune.
I contravventori saranno puniti a norma di legge.“
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