aggiornato il 20/04/2013 alle 9:44 da

Modesto Scagliusi batte l’Amministrazione Vitto

modesto-scagliusiPOLIGNANO – Arriva un’altra sconfitta per l’Amministrazione Vitto la quale non riesce evidentemente a realizzare degli atti legittimi. Stavolta ad essere impugnata è l’ordinanza «con cui il Sindaco del Comune di Polignano a Mare ha ordinato la sospensione di ogni genere di lavori (ad eccezioni di quelli rivestenti carattere di urgenza) dal 14 giugno al 31 agosto di ogni anno, all’interno delle aree pubbliche del centro storico cittadino». Il Tar, esaminato il ricorso del noto imprenditore milionario Modesto Scagliusi ha così deciso: «Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede: 1) accoglie l’azione impugnatoria, e annulla per l’effetto l’atto impugnato; 2) rigetta la domanda risarcitoria. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa».

 

Di seguito la sentenza emessa dalla III Sez. del Tar Puglia:

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2013, proposto da:
Suono del Mare S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, C.so Vitt. Emanuele, 172;

contro

Comune di Polignano a Mare, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto presso Riccardo Pezzuto in Bari, c/o St. G. Costantino, via Argiro, 90; Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento

– dell’ordinanza prot. n. 2531 datata 28.1.13 a firma del Sindaco di Polignano a Mare, con cui è stata irragionevolmente disposta la “sospensione dei lavori” edili nel centro storico “dal 14 giugno al 31 agosto di ogni anno” nonché di ogni atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, se lesivo della sfera giuridica della società ricorrente, ivi compresa la nota comunale prot. n. 3035 dell’1.2.2013 di trasmissione della predetta ordinanza.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Polignano a Mare e di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro e Riccardo Pezzuto;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Sindaco del Comune di Polignano a Mare ha ordinato la sospensione di ogni genere di lavori (ad eccezioni di quelli rivestenti carattere di urgenza) dal 14 giugno al 31 agosto di ogni anno, all’interno delle aree pubbliche del centro storico cittadino.

A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 107 co. 3, lett. g), d. lgs. n. 267/00 e 27 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere per incompetenza, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta; 2) violazione dell’art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento; 3) violazione degli artt. 50 co. 5 e 54 d. lgs. n. 367/00; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità e contraddittorietà manifesta, motivazione carente e/o irragionevole; 4) violazione dell’art. 50 co. 3 d. lgs. n. 267/00 nonché del d. lgs. n. 285/92; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, motivazione carente e/o irragionevole; 5) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per genericità e insufficienza della motivazione.

Nella camera di consiglio del 18.4.2013, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. Con il terzo è quinto motivo di gravame, che vanno esaminati prioritariamente, stante l’astratta attitudine a definire l’intero giudizio, eccepisce la ricorrente – titolare di permesso di costruire relativo ad un compendio immobiliare sito all’interno del centro storico di Polignano – l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto assunto in difetto dei presupposti legittimanti ex art. 54 d. lgs. n. 26700 (TUEL) l’esercizio del potere sindacale, e comunque in assenza di una compiuta valutazione in ordine alla sussistenza di gravi pericoli idonei a minacciare l’incolumità pubblica ovvero la sicurezza urbana.

I motivi sono fondati.

2.1. Dispone l’art. 54 co 4 TUEL che il sindaco, quale ufficiale del Governo, “adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana”.

2.2. Così definite la coordinate normative di riferimento, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il potere del Sindaco quale Ufficiale di Governo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti può essere esercitato al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e solo per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, con la conseguenza che si impone un previo rigoroso accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che ne giustificano l’esercizio, dando atto in motivazione della situazione di grave e concreto pericolo per l’interesse pubblico specifico a cui si intende apprestare una tutela anticipata attraverso l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente” (TAR Campania, Napoli, V, 13.6.2012, n. 2799).

2.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nell’impugnato provvedimento che il Sindaco, preso atto della presentazione di numerose denunce di inizio attività per l’esecuzione di opere edilizie inerenti immobili siti nel centro storico; rilevato che: “… dette attività potrebbero essere avviate nel periodo estivo con inevitabili disagi e sicuri inconvenienti derivanti dalla presenza di impalcature, dall’occupazione suolo pubblico, da depositi di materiali”, e che pertanto “… tali situazioni determinerebbero disagio al notevole flusso turistico che si registra ogni anno in detto periodo”; tenuto conto che: “… il centro storico costituisce una risorsa fondamentale per il richiamo turistico poiché i numerosissimi visitatori si soffermano ad ammirare dalle logge a mare le bellezze paesaggistiche e le caratteristiche abitazioni a picco sul mare”; richiamata infine la previsione di cui all’art. 54 TUEL, ha ordinato la sospensione dei lavori nelle aree pubbliche del centro storico (ad eccezione in interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità) dal 14 giugno al 31 agosto di ogni anno.

Emerge pertanto dall’atto impugnato che il Sindaco, pur dichiarando di agire nell’ambito delle attribuzioni a lui conferite ex art. 54 TUEL, non solo non ha in alcun modo esplicitato le ragioni contingibili e urgenti idonei a legittimare l’esercizio del potere extra ordinem da lui concretamente esercitato, ma ha esternato ragioni (la tranquillità dei visitatori, la tutela del turismo, ecc.) che costituiscono l’antitesi di quei “… gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, che costituiscono il presupposto per l’esercizio del potere sindacale in esame.

Per tali ragioni, è evidente che difetta in capo al Sindaco il potere in oggetto, venendo piuttosto in rilievo un’attività di regolamentazione a carattere generale, espressione di indirizzo politico dell’ente, la cui concreta disciplina compete pertanto ai suoi organi collegiali di governo (consiglio e giunta comunale), nell’ambito delle attribuzioni proprie di ciascuno di essi.

2.4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.

Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

3. Va invece rigettata l’ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, stante il difetto di prova, da parte di quest’ultima, in ordine alla sussistenza di un pregiudizio economico da lei asseritamente subito per effetto dell’emanazione dell’atto in esame.

4. Reputa il Collegio la sussistenza di giusti motivi, rappresentati dalla parziale soccombenza del ricorrente (relativamente alla domanda risarcitoria), per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) accoglie l’azione impugnatoria, e annulla per l’effetto l’atto impugnato;

2) rigetta la domanda risarcitoria.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore

© Riproduzione riservata 20 Aprile 2013

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