POLIGNANO- Ennesima sconfitta al Tar per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Vitto. Per la terza volta consecutiva, infatti, l’amministrazione emana degli atti palesemente illegittimi e vessatori nei confronti dell’arch. Ferdinando Pedone. Nonostante persino il Consiglio di Stato abbia dato ragione a Pedone continuano gli atti al limite dell’intimidazione. L’ultimo è stato il non trasmettere ai VV.F. la pratica per il pubblico spettacolo. Un atto dovuto per il Comune, come ha appunto ribadito il Tar Puglia. Di seguito la pesantissima sentenza. Nonostante le vittorie Pedone, sdegnato, ha pubblicato questa foto sul suo sito. In vista risarcimento milionario a spese dei polignanesi?
N. 00399/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00909/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2013, proposto da:
Ferdinando Pedone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Emanuele
Petronella e Franco Gagaliardi La Gala, con domicilio eletto presso l’avv.
Domenico Emanuele Petronella in Bari, alla via Principe Amedeo n.165;
contro
Comune di Polignano a Mare, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari,
alla Strada Torre Tresca n.2/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento “interruttivo di procedimento”adottato dal Dirigente
dell’Ufficio SUAP del Comune di Polignano a Mare, prot.n.9124 dell’11.4.2013
con la quale è stata negata la “richiesta trasmissione pratica ai VV.FF. prot. n.9124
dell’11.04.2013 Provvedimento conclusivo di diniego” del 13 giugno 2013,
prot.n.14911/2013, notificato il successivo 18 giugno 2013;
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-per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti, consequenziali o, comunque,
connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Polignano a Mare;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 la dott.ssa Giacinta
Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala ed
Emanuele Petronella; Francesco Muscatello;
Considerato che il permesso di costruire rilasciato all’odierno ricorrente consente
l’utilizzo come locale commerciale dell’intero immobile, inclusa l’area di
pertinenza (cfr. precedenti ordinanze della terza Sezione di questo Tribunale nn.
788 e 795 R.R. 2012) e che, in ogni caso, non è dato al Dirigente dal S.U.A.P. di
sindacare in via preventiva l’istanza diretta ad ottenere la speciale autorizzazione
dei Vigili del fuoco di cui all’art.65 del D.P.R. n.151/2011;
Ritenuto sussistere il periculum in mora, giacchè l’attività per cui è causa ha carattere
stagionale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la su
indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con
l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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